Di seguito riportiamo il comunicato dell’Ufficio Procura Antidoping presente sul sito web del Coni:
“L’Ufficio Procura Antidoping ha disposto i seguenti provvedimenti: deferimento dell’atleta Giovanni Oberti (tesserato FISE) alla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per violazione degli artt. 2.2. e 2.6. delle NSA nell’ambito del procedimento disciplinare aperto a seguito di segnalazione della FISE e degli accertamenti svolti in collaborazione con la Procura della Repubblica di Rimini con richiesta di squalifica per 2 anni e 3 mesi.
deferimento dell’atleta Andrea Ruggiu (tesserato FIBS) alla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per violazione dell’art. 2.1. delle NSA per la positività riscontrata in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara del Campionato Serie B – gir. H Los Amigos Olmedo Baseball–ASD Insieme Latina”, disputata a Olmedo il 24 maggio 2015 con richiesta di 4 anni di squalifica.”
Questo significa che il Tribunale Nazionale Antidoping del CONI si occuperà di rendere esecutivo o meno il provvedimento.
Gli articoli delle “Norme Sportive Antidoping” menzionati nel comunicato sono l’artt. 2.2 – “uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito”, e l’artt. 2.6 – “possesso di sostanze vietate e metodi proibiti“.
Le prassi prevede che, a seguito del processo, la Procura Antidoping Coni abbia il potere di rendere esecutiva, oppure di respingere, la squalifica senza “interpellare” gli organi di governo delle altre federazioni sportive, in questo caso la FISE.