Assenze sportive scolastiche giustificate

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Forse non tutti sanno che le assenze scolastiche dovute a ragioni sportive come possono essere, ad esempio, gare o stage di allenamento delle Federazioni affiliate al CONI possono venire giustificate e, quindi, non conteggiate durante il calcolo delle ore obbligatorie previsto dai piani di studio annuali.

Le norme cui fare riferimento sono due: la Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011 e il DPR n. 122/2009.

1.

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Art. 2 e 14 DPR 122/2009

“L’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che “le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ndr.]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Spetta, quindi, al collegio dei docenti definire i criteri generali riguardo alla definizione del limite minimo di presenza.

In ogni caso, vengono ritenuti giustificabili tutti quei casi che comprendono:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per Le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

La società sportiva dove l’atleta è tesserato deve, quindi, redarre un certificato che deve poi essere consegnato alla segreteria della scuola. E’ consigliabile portare questo certificato con alcuni giorni di anticipo. E’ altresì consigliato di utilizzare questo metodo solo in caso di competizioni, stage e/o casi di effettiva necessità.

Tale certificato dovrà riportare: il nome esatto dell’Associazione Sportiva; la Federazione cui è affiliata; nome e cognome dell’atleta interessato; denominazione scuola e classe frequentata e specificare l’evento nel dettaglio.

2.

Fa riferimento alla nota n. 2065 del 2 marzo, richiamata dalla Circolare dello stesso M.I.U.R.

 

 

Foto: CONI
Fonte: EventingItaly