FISE: nasce il Codice di comportamento degli istruttori

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FISE: nasce il Codice di comportamento degli istruttori

Approvato dal Consiglio Federale per tutelare la categoria degli istruttori e fornire linee guida per riconoscere e affrontare i disagi sociali che molti giovani possono subire.

Con la pubblicazione del “Codice comportamentale degli Istruttori, tecnici e staff tecnico federale” approvato con delibera n° 832 dell’8 settembre 2018, la Federazione intende tutelare la reputazione dei propri istruttori e fornire agli stessi delle linee guida per riconoscere e affrontare i disagi sociali che molti giovani possono subire.

La Federazione è consapevole del ruolo sociale che svolge nella crescita dei giovani e la responsabilità assunta nei confronti dei genitori che affidano i propri ragazzi agli istruttori federali nel convincimento di poter trovare ambienti sani e coltivare valori e principi corretti e puliti.

Per tali motivi è stata inibita la possibilità di esercitare l’attività di Istruttore federale a tutte le persone che siano:

  1. Stati attinti da misure cautelari personali per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (violenza carnale, atti di libidine, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni), delitti contro la persona (omicidio, istigazione, mutilazione organi genitali, lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale, omicidio preterintenzionale, morte o lesione come conseguenza di altro delitto, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni), nonché per quanto previsto dal Testo unico di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropiche;
  2. Imputati, e quindi con esclusione dei casi di semplice notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio, avviso chiusura di indagini preliminari o incidenti probatori, in processi per violazione  dei  delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (violenza carnale, atti di libidine, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni), delitti contro la persona (omicidio, istigazione, mutilazione organi genitali, lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni), nonché per quanto previsto dal Testo unico di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropiche;
  3. Abbiano subito un condanna anche non passata in giudicato per  delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (violenza carnale, atti di libidine, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni), delitti contro il sentimento per gli animali (uccisione animali, maltrattamento animali), delitti contro la persona (omicidio, lesioni personali) utilizzo di farmaci per alterare le prestazioni degli atleti, omissione di soccorso, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, impiego di minori nell’accattonaggio, tratta di persone, acquisto di schiavi), delitti contro la libertà personale (sequestro di persona, arresto illegale, limitazione della libertà personale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni), delitti contro la libertà morale (atti persecutori, tortura), delitti contro l’assistenza familiare (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persone incapaci), delitti contro il patrimonio (uccisione o danneggiamento di animali altrui), omessa custodia  e malgoverno di animali e abbandono animali, nonché per quanto previsto dal Testo unico di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropiche.

La Federazione, invece, si riserva la facoltà di consentire la possibilità di esercitare l’attività ai soggetti che, subita e scontata una condanna penale, vengano riabilitati dalla Magistratura ordinaria.

Codice comportamentale degli Istruttori, tecnici e staff tecnico federale (QUI IL LINK)

 

 

 

 

 

foto/fonte: fise