DPCM del 3 novembre: cosa cambia per gli Sport Equestri

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Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ha imposto alcune nuove restrizioni a livello nazionale e ha previsto anche due ulteriori scenari con misure ulteriormente restrittive da applicare soload alcune Regioni.

Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì 6 novembre 2020 e resterà valido fino a giovedì 3 dicembre 2020, salvo eventuali nuovi provvedimenti.

È un Decreto del Ministro della Salute a determinare, di volta in volta, le regioni che si collocano negli scenari più restrittivi. Tale Decreto avrà una durata di 15 giorni.

MISURE A LIVELLO NAZIONALE 

Si applicano alle regioni definite “con criticità moderata” (colore giallo). Regioni che al 5 novembre sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

Inoltre, è utile ricordare che l’art. 1, comma 1, ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di avere a disposizione sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi chiusi, con eccezione della propria abitazione privata, e all’aperto.

Unica eccezione è riconosciuta nelle situazioni in cui è possibile garantire una situazione di isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Inoltre, per quello che riguarda lo sport, è escluso l’utilizzo della protezione delle vie respiratorie durante l’attività sportiva.

L’art. 1, comma 2, ribadisce invece, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non conviventi. Il comma 5 dello stesso articolo del DPCM, prevede che nei locali aperti al pubblico un cartello indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 3 

Si applicano alle Regioni definite a elevata gravità e a un livello di rischio alto (colore arancione) che alla data del 5 novembre sono: Puglia e Sicilia.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

In queste regioni si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale descritte nel paragrafo precedente, alle quali si aggiungono delle misure più restrittive e nel dettaglio:

  • (art. 2, comma 4, lettera a) vieta lo spostamento in entratao uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Quindi ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione oppure in altre Regioni.

Quindi è consentito il transito in questi territori, se necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni (zone gialle), o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti per le attività ai sensi dello stesso decreto. E appunto fra queste le attività sportive (partecipazione a gare e/o allenamenti degli atleti che partecipano alle competizioni autorizzate e relativi accompagnatori) sopra indicate. Sono compresi anche gli istruttori federali che si recano a seguire propri allievi.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 4 

Si applicano alle Regioni definite di massima gravità e a livello alto rischio (colore rosso), che alla data del 5 novembre sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

  • (art. 3, comma 4, lettera a) è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.
  • In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello nazionale e sopra chiarite. Il transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione. È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.
  • (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.

Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione (disponibile QUI) che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.

N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori di cavalli ospiti presso i circoli affiliati alla Federazione possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata”dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P, che è possibile consultare QUI  e che la Federazione consiglia di consegnare ai soci dei circoli.

I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.

Per eventuali quesiti è possibile scrivere a sosfise@fise.it

 

 

fonte: fise