FISE, Ministero Salute: Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione. Liguria e Sicilia zona gialla

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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze, grazie alle quali si aggiorna e cambia ulteriormente lo scenario delle regioni.

La decisione è stata presa sulla base dell’analisi dei dati epidemiologici relativi alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e in virtù di un lieve miglioramento della situazione generale.

A far data da domani, domenica 29 novembre, Calabria, Lombardia e Piemonte rientrano in area arancione, mentre Liguria e Sicilia in zona gialla.

Con una seconda ordinanza il Ministro della Salute ha rinnovato le misure restrittive vigenti per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione e per Campania e Toscana, che rimangono, invece, in zona rossa. Entrambe le ordinanze resteranno in vigore fino al prossimo 3 dicembre, data di scadenza dell’ultimo DPCM.

Riportiamo di seguito i tre scenari in cui è al momento configurata l’Italia con particolare riferimento alle attività che riguardano gli sport equestri.

MISURE A LIVELLO NAZIONALE 

Si applicano alle regioni definite “con criticità moderata” (colore giallo). Regioni che al 18 novembre sono: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna Sicilia e Veneto.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

– (art. 1, comma 9, lettera f) consente l’attività sportiva di base nei circoli sportivi, solo all’aperto, ossia per gli atleti maggiorenni “tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto COVID – 19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, e comunque per tutti gli atleti, in particolare per minorenni, alla presenza dell’istruttore/tecnico federale, anche secondo quanto chiarito dalle FAQ del Dipartimento Sport, nel rispetto delle norme sul distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.

 Restano interdetti gli spogliatoi.

 Bar e ristoranti potranno restare aperti dalle 05,00 alle 18,00. Il consumo al tavolo è previsto per un massimo di 4 persone esclusivamente se conviventi.

 Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.

 (art. 1, comma 9, lettera e) è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere rintracciabili sui calendari federali. Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, anche in questa ipotesi senza accesso di pubblico. Gli atleti che partecipano a tali tipologie di eventi con qualsiasi patente possono continuare ad allenarsi nella modalità “a porte chiuse”, anche in maneggi dotati di copertura. Nei campi da lavoro potranno essere presenti anche più cavalieri contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo federale. Gli atleti interessati per i motivi sopra citati possono spostarsi, se minorenni accompagnati, da o per territori non sottoposti a restrizioni o sottoposti a maggiori restrizioni.

Inoltre, è utile ricordare che l’art. 1, comma 1, ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di avere a disposizione sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi chiusi, con eccezione della propria abitazione privata, e all’aperto. Unica eccezione è riconosciuta nelle situazioni in cui è possibile garantire una situazione di isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Inoltre, per quello che riguarda lo sport, è escluso l’utilizzo della protezione delle vie respiratorie durante l’attività sportiva. L’art. 1, comma 2, ribadisce invece, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non conviventi. Il comma 5 dello stesso articolo del DPCM, prevede che nei locali aperti al pubblico un cartello indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 3 

Si applicano alle Regioni definite a elevata gravità e a un livello di rischio alto (colore arancione) che alla data del 18 novembre sono: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte Puglia e Umbria.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

In queste regioni si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale descritte nel paragrafo precedente, alle quali si aggiungono delle misure più restrittive e nel dettaglio:

 (art. 2, comma 4, lettera a) vieta lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Quindi ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti con qualsiasi patente e relativi accompagnatori se minorenni che devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione oppure in altre Regioni.

Quindi è consentito il transito in questi territori, se necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni (zone gialle), o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti per le attività ai sensi dello stesso decreto. E appunto fra queste anche le attività sportive (partecipazione a gare e/o allenamenti degli atleti che partecipano alle competizioni (di cui al precedente art. 1, comma 9, lettera e) autorizzate e relativi accompagnatori sopra indicate. Sono compresi anche gli istruttori federali che si recano a seguire propri allievi.

– (art. 1, comma 9, lettera f) consente l’attività sportiva di base nei circoli sportivi, solo all’aperto, ossia per gli atleti maggiorenni “tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto COVID – 19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, e comunque per tutti gli atleti, in particolare per minorenni, alla presenza dell’istruttore/tecnico federale, anche secondo quanto chiarito dalle FAQ del Dipartimento Sport (Guarda QUI), nel rispetto delle norme sul distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.

 Restano interdetti gli spogliatoi.

 Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.

 (art. 1, comma 9, lettera e) è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere rintracciabili sui calendari federali. Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, anche in questa ipotesi senza accesso di pubblico. Gli atleti che partecipano a tali tipologie di eventi con qualsiasi patente possono continuare ad allenarsi nella modalità “a porte chiuse”, anche in maneggi dotati di copertura. Nei campi da lavoro potranno essere presenti anche più cavalieri contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo federale. Gli atleti interessati per i motivi sopra citati possono spostarsi, se minorenni accompagnati, da o per territori non sottoposti a restrizioni o sottoposti a maggiori restrizioni.

Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento. 

MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 4 

Si applicano alle Regioni definite di massima gravità e a livello alto rischio (colore rosso), che alla data del 18 novembre sono: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 

 (art. 3, comma 4, lettera a) è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.

In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello nazionale e sopra chiarite. È possibile svolgere le manifestazioni sportive autorizzate nella modalità a porte chiuse e nei circoli possono allenarsi a porte chiuse gli atleti con qualsiasi patente che partecipano alle manifestazioni autorizzate. Il transito in questi territori è consentito agli atleti con qualsiasi patente e relativi accompagnatori che devono partecipare a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione. È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.

 (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.

Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.

N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori di cavalli ospiti presso i circoli affiliati alla Federazione possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P,  e che la Federazione consiglia di consegnare ai soci dei circoli.

I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.

 

fonte: fise