Per gli sport equestri, a una prima lettura del Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 e in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità governative, queste sembrano essere le prime raccomandazioni conseguenti alla proroga al 31dicembre 2021 dello “stato di emergenza nazionale” determinato dalla crisi pandemica.
Per le manifestazioni sportive equestri con la presenza del pubblico dal 6 agosto 2021 l’accesso è limitato esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid 19, anche se le competizioni si svolgono in zona bianca.
Non sembra invece essere richiesto il green pass per le manifestazioni sportive svolte in modalità a porte chiuse ossia senza presenza di pubblico e nel rispetto del Protocollo federale.
ACCESSO AL PUBBLICO – Possono prevedere la presenza di pubblico le manifestazioni sportive che abbiano la possibilità di disporre di posti a sedere pre-assegnati e sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
CAPIENZA IMPIANTI – Gli impianti prevedono la presenza di pubblico in zona bianca con la capienza non superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e del 25% al chiuso, in zona gialla la capienza non superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque all’aperto non può superare 2.500 spettatori e al chiuso 1.000 spettatori.
CERTIFICAZIONI – Le certificazioni Covid-19 sono rilasciate dalle Autorità competenti, trascorsi 15 giorni dall’ultima o unica somministrazione a chi ha completato il ciclo vaccinale o a coloro che abbiano ricevuto una sola somministrazione del vaccino, dopo aver
contratto una precedente infezione da Sars-Cov2.
Ricordiamo che equivalgono alle certificazioni verdi, anche:
– il certificato di avvenuta guarigione rilasciato in forma cartacea o digitale dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il ricovero oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri, per i pazienti non ricoverati e ha una validità di sei mesi dalla data di avvenuta guarigione;
– un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (validità di 48 ore dall’esecuzione del test stesso).
ESONERO CERTIFICAZIONI – Sono esonerati da tale obbligo solo i soggetti esclusi dalle vaccinazioni per età della campagna vaccinale (in questo momento i minori di dodici anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti da una successiva circolare del Ministero della Salute.
Gli organizzatori degli eventi e manifestazioni sportive sono tenuti a verificare all’ingresso che gli spettatori esibiscano la Green Pass o il certificato di esenzione, o un tampone rapido negativo eseguito nelle ultime 48 ore.
SANZIONI – Il Decreto Legge prevede una sanzione pecuniaria da €. 400,00 a €. 1.000,00 in caso di violazione a carico dell’organizzatore e dell’utente, oltre alla chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, qualora siano state commesse tre violazioni in giorni differenti delle disposizioni che impongono la verifica da parte degli organizzatori che i partecipanti alla manifestazione abbiano le certificazioni verdi Covid-19.
ATTIVITÀ DEI CENTRI AFFILIATI – In base alle disposizioni vigenti non si rilevano limitazioni all’accesso presso i circoli affiliati alla Federazione per la pratica sportiva quotidiana e/o per attività istituzionale come allenamento, stage, campus, attività didattiche, esami, etc.
fonte: fise