L’ultimo DPCM dell’11 ottobre firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi specifica le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato.
Come già specificato, gli ultimi Decreti coinvolgono anche centri ippici e organizzatori di manifestazioni sportive.
Al fine di riassumere brevemente le disposizioni in vigore a partire dal 15 ottobre si specifica che:
PUBBLICO
Il pubblico non può essere superiore al 75% della capienza massima consentita autorizzata all’aperto e al 60% per gli eventi che si svolgono al chiuso.
L’accesso del pubblico è riservato solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
In zona bianca, l’accesso agli spettacoli – quindi anche alle manifestazioni sportive – è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all’autorità competente la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, e delle indicazioni stabilite nelle linee guida adottate.
ATLETI
Gli atleti che si allenano (in maneggio) o gareggiano all’aperto (in caso di manifestazioni) non hanno obbligo di mostrare il green pass. Se al contrario gli eventi si svolgono al chiuso (anche sotto un tendone aperto ai lati è previsto il possesso del green pass)
LAVORATORI O VOLONTARI
Si ricorda che l’obbligo di mostrare il green pass dal 15 ottobre si configura per diverse figure che gravitano nel mondo degli sport equestri. Per quanto riguarda i centri ippici il Decreto specifica che il lavoratore (dipendente, collaboratore, prestatore d’opera, formatore, docenti etc.) debba mostrare il green pass al datore di lavoro (non è prevista distinzione tra luogo all’aperto o al chiuso), al fine di prestare la propria opera a qualsiasi titolo, quindi anche nel caso in cui le prestazioni siano rese sotto forma di volontariato.
La disposizione interessa pertanto anche figure che gravitano nel mondo delle manifestazioni sportive quali ad esempio direttori di campo, uomini di campo, segreterie, medici, veterinari, cronometristi, ufficiali di gara, addetti ai servizi in genere.
fonte: fise