Trasporto equidi: ‘modello 4’, chiarezza con un nuova nota del Ministero della Salute

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Con il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 entra in vigore dal 2 settembre 2017 l’obbligo della compilazione esclusivamente in modalità informatica del “modello 4” (modello rosa).

Il completamento “esclusivamente in modalità informatica” di tale documento consentirà alle autorità preposte di “bloccare” in tempo reale tutte le movimentazioni di animali suscettibili di determinate malattie.

Quando questo sistema andrà a regime, permetterà di fermare immediatamente il diffondersi di varie patologie infettive e diffusive, fornendo uno strumento di prevenzione e controllo veramente efficace.

Tenendo presente che:
  • l’acronimo BDN si riferisce alla Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute e che
  • l’acronimo BDE si riferisce alla Banca Dati Equidi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
s’informa che il Ministero della Salute, con Nota del 1/9/2017, disponibile a questo link
“… coglie l’occasione per sottolineare, per quanto riguarda gli equidi, la specifica situazione dell’anagrafe di tali specie che purtroppo non consente ancora un pieno ed efficace allineamento tra le informazioni contenute in BDE e quelle della BDN (in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato). Ciò potrebbe causare l’eventualità che in BDN un dato animale non sia presente nel registro dell’allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il modello 4. In questo caso bisognerà caricare l’animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione Registrazione capi in BDN dalla Banca Dati Equidi –BDE-) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l’animale (tramite la funzione Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati)”.
“…l’operatore… dovrà ricorrere alla compilazione manuale del modello 4 utilizzando il facsimile allegato al decreto 28 giugno 2016, allegato a questo link 
… eventualmente modificato e integrato a mano … per quelle situazioni in cui è consentita ancora la compilazione manuale (deroghe previste dal decreto ovvero situazioni di eccezionalità e di emergenza) ed infine per tutte quelle situazioni in cui è oggettivamente impossibile procedere con la compilazione informatizzata del modello.”

La nota ministeriale evidenzia che in “situazioni di eccezionalità ed emergenza” ed anche quando sia“oggettivamente impossibile” procedere con la compilazione informatizzata è ancora utilizzabile il modello 4 cartaceo in bianco.

 La FISE ci tiene ad evidenziare che, suddetta possibilità di continuare a utilizzare il modello cartaceo, non evita che gli interessati debbano comunque attivare la propria Carta Nazionale dei Servizi (si veda il documento “Carta Nazionale dei Servizi ed il Modello), per iniziare ad accedere al sito https://www.vetinfo.it/ e verificare che i cavalli ivi riportati corrispondano alla realtà e, nel caso di riscontro di eventuali disallineamenti, avvertano la propria ASL competente per territorio, sapendo che, ai sensi dell’Art.6 del DL.vo del 16.02.2011 n° 29 (link), si avranno 15 giorni per regolarizzare quanto di eventualmente irregolare sia rilevato dalla ASL.

La FISE ha già chiesto ed ottenuto un impegno da parte del Ministero a predisporre una specifica App per vari dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.) così da rendere più agevole e pratica l’incombenza richiesta.

Per quanto riguarda il complesso aspetto del trasporto “Conto proprio”, grazie alla cortese collaborazione dell’Avv. Davide Diana, è stata pubblicata una specifica scheda sintetica che, ci si augura, possa contribuire a fare chiarezza nella pagina FISE dedicata all’educazione HorsEdu.
Per cercare di capire in modo più approfondito il significato di BDN, BDE e tutti presupposti connessi alla procedura informatizzata che il Governo sta mettendo in atto per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) si potrà consultare il sito (https://www.spid.gov.it/ ) e il documento FISE denominato Carta Nazionale dei Servizi ed il Modello IV che è già disponibile sul sito FISE e consultabile a questo link.

Tuttavia tale procedura presenta delle criticità che lo stesso Ministero ha riconosciuto con una propria nota.

La FISE ha definito delle “Linee guida” che intendono aiutare gli utenti in questo delicato e complesso passaggio informatico, che al momento sono al vaglio del Ministero, e che saranno pubblicate sul sito federale nella sezione dove è già presente tutta la normativa in vigore ed i manuali operativi inerente ai trasporti.

Nel frattempo si consiglia di munirsi di copia della nota ministeriale link per poterla esibire nei previsti casi d’urgenza quando non sia stato possibile compilare il modello 4 in formato digitale. In tal caso ovviamente permarrà a maggior ragione l’obbligo di quello cartaceo come è stato finora.

La Federazione è comunque in stretto contatto con il Ministero:

  • sia per rappresentare le difficoltà presenti nel nostro settore, che probabilmente è quello per cui si registreranno il maggior numero di trasporti per animale e per persona
  • sia per rappresentare le peculiarità di settore, fino ad ora ancora non accolte (come per es. i trasporti a fini escursionistici, di passeggiate o allenamento in zone di aperta campagna e non in strutture registrate con Codice Aziendale)
  • sia per cercare di ottenere una semplificazione delle procedure informatiche stesse,
  • sia per rappresentare eventuali disallineamenti con la Banca Dati degli Equidi e quindi con il fatto che i cavalli potrebbero in queste prime fasi risultare non presenti nel Sistema Informatico a cui si fa riferimento.

Nel frattempo si consiglia di verificare presso la ASL pertinente per territorio (rispetto alla struttura che ospita i propri cavalli) che tutti i cavalli realmente presenti nella struttura siano presenti anche nella Banca Dati Nazionale, ovvero che il Sistema informatico del Ministero abbia in carico i cavalli effettivamente presenti nella struttura.

Fonte: comunicatoFISE